Regolamento dell’Assemblea dei genitori della Scuola media di Chiasso
In ossequio a quanto prescritto dalla legge della scuola media e relativo al regolamento di applicazione, nonché conformemente al regolamento interno della scuola media di Chiasso (vedi art.31,32,33) l’Assemblea dei Genitori della scuola media di Chiasso stabilisce il seguente regolamento:
Scopo
Obiettivo dell’AGSM è quello di discutere problemi concernenti i rapporti fra scuola e allievi e fra scuola e famiglia. Non prende in considerazione i casi singoli ma solo quelli di ordine generale e propone delle soluzioni.
Art.1 Composizione:
L’Assemblea dei Genitori è la riunione di tutti i detentori dell’autorità parentale sugli allievi iscritti alla scuola media.
Art.2 Diritto di voto:
In assemblea il detentore dell’autorità parentale o tutelare ha diritto ad un unico voto, indipendentemente dal numero dei figli che frequentano la scuola.
Art.3 Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea dei Genitori ha i seguenti compiti:
- Approva lo statuto ed eventuali modifiche.
- Nomina il comitato.
- Approva l’operato del comitato.
- Suggerisce argomenti o nozioni all’attenzione del comitato.
Art.4 Comitato:
Il comitato è l’oggetto esecutivo dell’Assemblea dei genitori.
Rappresenta l’assemblea verso i terzi.
E’ auspicabile che ogni sezione abbia un suo rappresentante nel comitato, comunque un genitore può rappresentare anche più classi.
Il comitato nomina al suo interno il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il cassiere.
Il comitato sta in carica un anno scolastico e più precisamente fino alla prima assemblea dell’anno scolastico immediatamente successivo.
I membri che lo compongono sono rieleggibili.
Per lo svolgimento delle proprie mansioni il comitato può far capo
alla segreteria ed alle attrezzature della scuola.
Art.5 Compiti del Comitato Il comitato:
- applica le decisioni ed elabora le proposte dell’assemblea.
- formula eventuali proposte da sottoporre dell’assemblea
- agevola e favorisce i rapporti tra le diverse componenti della scuola (allievi,docenti,direzione e genitori).
- discute e decide sulle modalità e possibilità di collaborazione con la scuola nello sviluppo dei suoi compiti educativi.
- formula all’attenzione degli organi scolastici e di altri enti interessi e postulati dei genitori.
- promuove serate informative inerenti alla scuola.
- convoca l’assemblea.
- rende conto all’assemblea dell’attività svolta.
- tiene aggiornato tramite la Direzione scolastica l’elenco e l’indirizzo dei detentori dell’autorità parentale o tutelare sugli allievi.
- può avvalersi delle collaborazione di terzi.
- le decisioni del comitato sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità decide il voto del presidente.
Art.6 Riunione dell’Assemblea
Durante l’anno scolastico, entro due mesi dall’inizio si terrà ‘Assemblea Ordinaria.
Nella stessa viene nominato il comitato. Il presidente uscente la dirige sino al rinnovo delle cariche.
L’Assemblea dei Genitori è convocata in riunione straordinaria dal comitato tutte le volte che lo ritiene necessario, su richiesta di un ventesimo degli aventi diritto di voto oppure su proposta del consiglio di direzione formulata dal comitato.
Ogni convocazione, sia essa ordinaria che straordinaria, deve essere inviata ai membri dell’assemblea e al consiglio di direzione, con un anticipo di almeno otto giorni.
In essa dovrà essere comunicato l’ordine del giorno.
In caso di particolare urgenza, il comitato può convocare l’assemblea con un preavviso inferiore agli otto giorni.
Art.7 Deliberazioni:
L’assemblea è diretta normalmente dal presidente del comitato.
L’assemblea può validamente deliberare quando sono presenti un quinto degli aventi diritto di voto.
Se non è raggiunto il quorum, l’assemblea è riconvocata dopo quindici minuti e le deliberazioni sono valide con qualsiasi numero di presenti.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti.
In caso di parità decide il voto del presidente.
Su richiesta anche di un solo membro, le deliberazioni avvengono a scrutinio segreto.
Art. 8 Nomine:
Le candidature dei membri del comitato e di eventuali commissioni devono essere presentate prima della discussione sulla trattanda.
I candidati devono dichiarare l’accettazione della candidatura.
Sono eletti ogni volta il o i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità e se nessuno si ritira, si rifà la votazione.
Regolamento discusso e approvato dalla AGSM di Chiasso in data 01.10.1990

